RISPOSTA A QUESITO 1): Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori la completezza del quadro conoscitivo impianti, Il Comune metterà, a breve, a disposizione di tutti gli operatori economici le foto e le caratteristiche delle componenti interne dei quadri in cabina. La suddetta documentazione sarà resa disponibile nella sezione “Documentazione di gara” della Piattaforma e si sostituirà al sopralluogo dedicato alla visione dei quadri. Non si ritiene di procedere con proroga della scadenza del bando.
RISPOSTA A QUESITO 2): Il valore MTBF indicato è relativo al solo sistema di alimentazione (mono o multidriver) nel suo insieme e non all’intero apparecchio. Ogni altra valutazione derivante dal possibile guasto del solo o di uno dei driver non è inerente a questo criterio di valutazione.
RISPOSTA A QUESITO 3): Si conferma che il criterio di valutazione 1.2.e è attribuito a tutti i corpi illuminanti ad esclusione dei sistemi retrofit che dipendono dal corpo ospitante e dei proiettori. La possibilità di accesso al corpo illuminante senza attrezzi, sia al vano cablaggi/driver che al vano LED/ottiche sarà valutato come migliorativo.
RISPOSTA A QUESITO 4.1): Criterio 1.2.g - Nel criterio specifico si fa riferimento ad alimentatori multipli, non necessariamente solidali alla scheda LED o di tipo direct drive, ma che introducono il solo concetto di sicurezza ridondante, consentendo di mantenere una illuminazione di sicurezza anche in caso di fault di uno dei driver. Le rilevazioni esposte esulano dall’oggetto del criterio.
RISPOSTA A QUESITO 4.2): Si rimanda alla risposta 4.1)
RISPOSTA A QUESITO 4.3): Si conferma che verranno ammessi esclusivamente LED driver dedicati, conformi alle normative di settore EN 61347-2-13 e EN 62384, certificati ENEC da ente terzo, con interfaccia DALI-2 D4i, programmazione NFC, con protezione dalle sovratensioni L-N >= 6kV.
RISPOSTA A QUESITO 5): L’applicazione di tale misura non rientra nella valutazione del fattore di attenuazione utilizzato nei calcoli illuminotecnici. Il sistema di autocompensazione in caso di guasto, attiene espressamente alla tecnologia dell’apparecchio ed al suo comportamento in caso di guasto di alcuni LED, e nulla attiene al decadimento naturale del flusso dei LED, peraltro già compensabile tramite funzioni specifiche dei driver più evoluti. Detta funzionalità è premiante rispetto alla sostituzione dell’intero apparecchio illuminante, fatto salvo il rispetto delle condizioni di illuminazione previste dalle norme. Per quanto concerne il criterio 1.2.b relativo alle basse correnti di pilotaggio queste vengono richieste propriamente per permettere l’attivazione della funzionalità di autocompensazione senza stressare i diodi LED.
RISPOSTA A QUESITO 6): Poiché l’indice IPEI si determina redigendo le verifiche illuminotecniche l’operatore economico dovrà effettuare le proprie analisi illuminotecniche che ottengano un indice non inferiore rispetto a quello di progetto, quest’ultimo rispettoso delle norme previste dai CAM in vigore. La premialità riguarda il raggiungimento di un indice superiore, migliorativo rispetto a quello di progetto, ed il punteggio sarà assegnato in base a quanto stabilito nella “Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica, all’art. 20.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di gara. A tale scopo, quale documento esplicativo del progetto a base di gara sono messi a disposizione per tutti gli operatori economici, nella Sezione documentazione di gara della Piattaforma i tratti tipologici con l’indice IPEI risultanti dalle analisi effettuate in base alla tipologia delle lampade previste nel medesimo progetto.
RISPOSTA A QUESITO 7) Altre soluzioni diverse dal pad termoconduttivo verranno accettate, a condizione che l’intera superficie di contatto tra scheda LED e superficie dissipante sia ricoperta di pasta termoconduttiva con spessore uniforme.
RISPOSTA A QUESITO 8): Fatto salvo che gli indici IP e IK indicati sono i valori minimi richiesti, lo spessore del vetro ed il suo trattamento termico sono considerati elementi aggiuntivi e migliorativi. La norma definisce che l’indice IK sia “riferito” alla parte più fragile dell’apparecchio, parte che a priori non può essere nota e non sempre è il vetro.
RISPOSTA A QUESITO 9) La richiesta di modulo di telecontrollo interno al corpo illuminante è basata su elementi sostanziali legati alla durata, alla sostenibilità, ed alla manutenibilità. Risulta palese che la componentistica elettronica protetta all’interno del corpo illuminante sia più durevole che esposta agli agenti atmosferici. È più sostenibile in quanto non è necessario un ulteriore guscio di contenimento e protezione solitamente in materiale plastico. La lampada mantiene il suo indice IK in quanto non vi sono montati elementi aggiuntivi plastici (l’indice IK dovrebbe essere sostenuto con tale modulo radio esterno installato). Il modulo è perfettamente manutenibile e sostituibile anche montato all’interno sempreché il criterio 1.2.e venga rispettato.
RISPOSTA A QUESITO 10):
1. La richiesta relativa alla “realizzazione dei quadri elettrici di distribuzione generale” è in modo specifico riferita alle attività di integrazione, test, collaudo ed installazione; quindi, quelle di progettazione, assemblaggio e cablaggio sono subappaltabili o acquistabili da terze parti.
2. L’integrazione con sistemi di telecontrollo e telegestione, sistemi di analisi e misura e ogni altra integrazione dovranno essere in carico e supervisionati dall’affidatario al fine di garantirne la perfetta interoperabilità, configurabilità e manutenibilità.
3. La fornitura di quadri prefabbricati e cablati da parte di produttori qualificati è ammessa fatto salvo quanto disposto dal punto 2.
RISPOSTA A QUESITO 11): In conformità al Disciplinare di Gara e nel rispetto dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il collaudo funzionale previsto a carico dell’appaltatore deve essere inteso come verifica tecnico-operativa interna, finalizzata a dimostrare la corretta installazione, taratura e messa in servizio degli impianti. Tale attività non sostituisce né interferisce con il collaudo finale di competenza della Stazione Appaltante, che deve essere svolto da soggetto terzo indipendente, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e autonomia funzionale previsti dalla normativa. Pertanto, la disposizione del disciplinare deve essere interpretata come obbligo di pre-collaudo tecnico interno da parte dell’affidatario, finalizzato a garantire la funzionalità prima della consegna all’Ente, restando invece in capo alla Stazione Appaltante l’approvazione formale del collaudo, quest’ultimo redatto da un collaudatore indipendente ai sensi dell’art. 116 del Codice dei Contratti.
RISPOSTA A QUESITO 12): In conformità al Disciplinare di Gara, par. 7.5, e all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l’esecuzione della progettazione esecutiva possono essere soddisfatti dal progettista esterno indicato dal concorrente, purché formalmente indicato in sede di gara e qualificato ai sensi dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte V, artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39. La comprova dei requisiti dovrà quindi riferirsi al soggetto esecutore della progettazione, mediante idonea documentazione (titoli di studio, attestazioni di servizi analoghi, iscrizione all’albo e certificazioni di esperienza), mentre l’operatore economico mantiene la responsabilità complessiva dell’affidamento e del coordinamento tecnico dell’attività di progettazione.
RISPOSTA A QUESITO 13): Si conferma la possibilità per l’operatore economico di dichiarare l’equivalenza delle tutele CCNL mediante la documentazione e le modalità dettagliate all’art. 18 del Disciplinare di gara.
RISPOSTA A QUESITO 14): La garanzia per la partecipazione alla procedura, richiesta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà essere intestata al Comune di Gaggiano quale Ente concedente – Stazione appaltante delegante.
Al riguardo si evidenzia che ai sensi dei commi 5 e 6 del suddetto articolo la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, che, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.